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Associazione Tonjproject

STATUTO ASSOCIAZIONE

“TONJPROJECT – ONLUS”

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Costituzione

È costituita una Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale “Onlus” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 denominata “Tonjproject – Onlus”.

Essa ha l’obbligo di fare uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “onlus”.

L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, sussidiarietà e pari opportunità tra uomini e donne.

L’Associazione fissa la propria sede in Darfo Boario Terme (BS).

L’Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 2. Oggetto e scopo

L’Associazione nasce dal desiderio di un gruppo di amici di sostenere l’attività della Missione dei Salesiani a Tonj in Sud Sudan, stimolati dalla testimonianza di Omar Delasa, giovane salesiano nativo della parrocchia di Castelfranco di Rogno (BG), che ci ha raccontato dell’esperienza di servizio nel dispensario della missione di Tonj. Da questa esperienza vogliamo allargare il nostro aiuto, secondo i principi cristiani e nello spirito di Don Bosco, in particolare improntando la nostra attività ai principi della carità cristiana con l’intento di portare aiuti umanitari a tutte le popolazioni povere del mondo ed in particolare quelle dell’Africa, e a sostegno della missione salesiana di Tonj in Sud Sudan.

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, esercitando la propria attività nel settore della beneficenza e dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, a favore di persone in condizione di svantaggio psichico, fisico, economico e sociale, , ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 460/97.

L’Associazione in particolare e a solo titolo esemplificativo si prefigge:

  1. La raccolta fondi al fine di garantire l’aiuto alle persone in condizione di svantaggio psichico, fisico, economico e sociale, anche residenti nei Paesi poveri del mondo ed in particolare dell’Africa;
  2. L’organizzazione e la gestione di progetti a favore delle popolazioni povere del mondo, anche in collaborazione con altri Enti, pubblici o privati, operanti in identico od analogo settore;
  3. Il sostegno anche finanziario a progetti indirizzati allo sviluppo di attività sociali e socio sanitarie, dei popoli dei Paesi del Sud del Mondo, anche in collaborazione con ONG, in un’ottica di cooperazione internazionale allo sviluppo;
  4. La progettazione e lo sviluppo di interventi volti a sollevare le condizioni umane, sanitarie e sociali delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, anche attraverso la costruzione di ospedali, scuole e

altre strutture atte al miglioramento delle condizioni fisiche, psichiche, sociali e morali delle popolazioni povere del mondo;

  1. L’organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo umano, a favore delle popolazioni povere del mondo, in particolare nel campo dell’istruzione sia primaria che professionale anche attraverso la realizzazione di corsi tecnico-pratici volti al miglioramento delle condizioni sociali e materiali delle persone in stato di difficoltà;
  2. La predisposizione e l’organizzazione di un centro di documentazione circa le attività svolte dall’Associazione attraverso il sito internet, e ogni altro strumento di comunicazione atto a far conoscere le iniziative dell’Associazione stessa;
  3. La sensibilizzazione dell’opinione pubblica anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di documenti e ricerche, nonché l’organizzazione di incontri e dibattici pubblici;
  4. Promuovere la vendita di prodotti artigianali provenienti dalle missioni stesse finalizzata al sostegno delle attività istituzionali;
  5. ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 3. Ammissione

Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e s’impegnano per la realizzazione delle stesse.

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso  il quale la domanda si intende senz’altro accolta.

ARTICOLO 4. Adesione

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazione dei bilanci, per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo

rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 5. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno all’Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l’efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli aderenti;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Collegio dei Probiviri;

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 6. Organi dell’Associazione

  1. il Collegio dei Revisori dei

ARTICOLO 6bis. Presidente Onorario

A titolo puramente onorifico o per meriti particolari, l’Associazione può indicare una persona come suo Presidente onorario. La carica dura fino a revoca, recesso o decesso.

ARTICOLO 7. Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea.

ARTICOLO 8. Convocazione

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno: entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo.

L’Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione e con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima della riunione.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l’ordine del giorno.

L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ARTICOLO 9. Oggetto delle delibere assembleari

L’Assemblea:

  1. provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere del Consiglio stesso;
  2. provvede alla elezione del Collegio dei Probiviri;
  3. provvede alla elezione del Collegio dei Revisori dei conti;
  4. delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  5. delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  6. approva l’eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  7. approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l’organizzazione delle Sezioni;
  8. delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, per la realizzazione delle attività istituzionali o quelle ad esse direttamente connesse
  9. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo

ARTICOLO 10. Validità dell’Assemblea

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

ARTICOLO 11. Votazioni

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza. E’ espressamente escluso il voto per delega. L’Assemblea approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Delle riunioni dell’Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 12. Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e il Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall’Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell’Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla ratifica dell’Assemblea; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l’approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

ARTICOLO 13. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni. L’Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

ARTICOLO 14. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell’impedimento del Presidente.

ARTICOLO 15. Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell’Associazione.

Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

ARTICOLO 16. Il Tesoriere

Tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico- finanziario annuale e ha cura della conservazione dei registri contabili. Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati. Custodisce le risorse finanziarie della Federazione.

ARTICOLO 17. Il Collegio dei Probiviri

L’Assemblea provvede, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da tre componenti dell’Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni.

L’incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere. I Probiviri giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura alcuna.

Delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso.

ARTICOLO 18. Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio Sindacale è eletto dall’Assemblea dei soci e si compone di tre membri effettivi. Il Collegio Sindacale alla prima seduta utile elegge il suo Presidente; i Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione dell’Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni membro può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli, e comunque il Collegio potrà verificare almeno una volta all’anno la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.

Il patrimonio è costituito:

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 19. Patrimonio

  1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Onlus;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate sono costituite:
  4. dalle quote associative;
  5. dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
  6. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale quali ad esempio:
    • fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
    • contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità

Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell’Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

ARTICOLO 20. Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, e dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dall’Assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ARTICOLO 21. Bilancio

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 22. Avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la  destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23. Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale operante in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

ARTICOLO 23. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

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